Art. 40.
                         (Campione d'Italia)

  1.  Le  disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, relativo al comune di Campione
d'Italia,  devono  intendersi  applicabili  anche  nei  confronti dei
soggetti  iscritti  nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE)  del  comune  di  Campione  d'Italia  i  quali,  gia' iscritti
nell'anagrafe  della popolazione residente nel predetto comune, hanno
nello stesso il domicilio fiscale.
  2.  All'articolo  132  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i
redditi  delle  persone  fisiche iscritte nei registri anagrafici del
comune   di  Campione  d'Italia  prodotti  in  franchi  svizzeri  nel
territorio  dello  stesso  comune  per  un  importo  complessivo  non
superiore  a  200.000  franchi  sono  computati  in lire italiane, in
deroga  alle  disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di
cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro  delle  finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio
Italia-Svizzera  registrato  nel  triennio  precedente opportunamente
adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al consumo rilevati
in Italia e in Svizzera nello stesso triennio.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  I  soggetti  di cui al presente articolo assolvono il loro
debito d'imposta in lire italiane.";
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.  Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei
registri  anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone
fisiche  aventi  domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia'
residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe
degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE)  dello stesso comune e
residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica".
  3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano
a  decorrere  dal  1° gennaio 2001; quelle di cui al comma 2, lettera
c), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
 
          Nota all'art. 40:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 132 del Testo unico
          delle   imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.   132   (Campione   d'Italia).   -   1.  Ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, i redditi
          delle  persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
          comune  di  Campione  d'Italia prodotti in franchi svizzeri
          nel   territorio   dello   stesso  comune  per  un  importo
          complessivo  non superiore a 200.000 franchi sono computati
          in  lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'art. 9,
          sulla  base  di un tasso di cambio stabilito di triennio in
          triennio  dal  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
          finanze,  in  misura  pari  al  tasso  ufficiale  di cambio
          Italia-Svizzera    registrato   nel   triennio   precedente
          opportunamente  adeguato  in ragione della differenza tra i
          prezzi  al  consumo  rilevati in Italia e in Svizzera nello
          stesso triennio.
              2.  I soggetti di cui al presente articolo assolvono il
          loro debito d'imposta in lire italiane.
              3.  Ai  fini  del  presente  articolo,  si  considerano
          iscritte  nei  registri  anagrafici  del comune di Campione
          d'Italia  anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale
          nel  medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di
          Campione   d'Italia,   sono   iscritte  all'anagrafe  degli
          italiani  residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e
          residenti    nel   Canton   Ticino   della   Confederazione
          elvetica.".