Art. 27
                             Iscrizione

  1.  La  societa'  tra  avvocati e' iscritta in una sezione speciale
dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione e' posta
la sede legale.
  2.  Le  sedi  secondarie  con  rappresentanza stabile sono iscritte
presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione le sedi sono
istituite:  se la istituzione non e' contenuta nell'atto costitutivo,
devono  inoltre  essere denunciate al Consiglio dell'ordine presso il
quale la societa' e' iscritta per l'annotazione.
  3.  La societa' deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali
sedi  secondarie  un  ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in
tale qualita' l'attivita' professionale.