Art. 31 Situazioni di incompatibilita' o di conflitto 1. Chiunque vi abbia interesse puo' segnalare al Consiglio dell'ordine la sussistenza di situazioni di incompatibilita' o di conflitto con il corretto esercizio della professione riferibili a tutti i soci. 2. Il Consiglio dell'ordine, sentito il rappresentante della societa', delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se la ritiene fondata, chiede alla societa' di far cessare la situazione di incompatibilita' o di conflitto, fissando un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale puo' adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento professionale. 3. l provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati anche su richiesta del Pubblico ministero.