Art. 31
                   Situazioni di incompatibilita'
                           o di conflitto

  1.   Chiunque  vi  abbia  interesse  puo'  segnalare  al  Consiglio
dell'ordine  la  sussistenza  di  situazioni di incompatibilita' o di
conflitto  con  il  corretto esercizio della professione riferibili a
tutti i soci.
  2.  Il  Consiglio  dell'ordine,  sentito  il  rappresentante  della
societa',  delibera  sulla  fondatezza  della  segnalazione  e, se la
ritiene fondata, chiede alla societa' di far cessare la situazione di
incompatibilita'  o  di  conflitto,  fissando  un  termine congruo, e
comunque  non  inferiore  a  trenta  giorni,  decorso  il  quale puo'
adottare   i  provvedimenti  disciplinari  previsti  dall'ordinamento
professionale.
  3.  l  provvedimenti  previsti dal presente articolo possono essere
adottati anche su richiesta del Pubblico ministero.