Art. 33. 
                      Prolungamento del congedo 
        (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; 
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20) 
 
  1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore  padre  di
minore con handicap in situazione  di  gravita'  accertata  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  hanno
diritto al prolungamento fino a tre  anni  del  congedo  parentale  a
condizione che il bambino non sia ricoverato  a  tempo  pieno  presso
istituti specializzati. 
  2. In alternativa  al  prolungamento  del  congedo  possono  essere
fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1. 
  3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora  l'altro
genitore non ne abbia diritto. 
  4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo
32. Il prolungamento di cui  al  comma  1  decorre  dal  termine  del
periodo corrispondente alla  durata  massima  del  congedo  parentale
spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32. 
 
          Nota all'art. 33, comma 1: 
              -  La  legge  5  febbraio   1992,   n.   104,   recante
          "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone handicappate",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992,  supplemento
          ordinario. L'art. 4, comma 1, reca testualmente: 
              "Art.  4  (Accertamento  dell'handicap).   -   1.   Gli
          accertamenti relativi alla minorazione,  alle  difficolta',
          alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente  e
          alla capacita'  complessiva  individuale  residua,  di  cui
          all'art. 3, sono effettuati dalle unita'  sanitarie  locali
          mediante le commissioni mediche di  cui  all'art.  1  della
          legge 15 ottobre 1990, n. 295, che  sono  integrate  da  un
          operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
          servizio presso le unita' sanitarie locali.".