Art. 34. 
                  Trattamento economico e normativo 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi  2  e  4,  e  7,
                              comma 5) 
 
  1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo  32  alle
lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita  del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della  retribuzione,  per
un  periodo  massimo  complessivo  tra  i  genitori  di   sei   mesi.
L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso. 
  2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento  del
congedo di cui all'articolo 33. 
  3. Per i periodi  di  congedo  parentale  di  cui  all'articolo  32
ulteriori rispetto a quanto  previsto  ai  commi  1  e  2  e'  dovuta
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione,  a  condizione
che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte
l'importo   del   trattamento   minimo   di   pensione    a    carico
dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito  e'  determinato
secondo i criteri  previsti  in  materia  di  limiti  reddituali  per
l'integrazione al minimo. 
  4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
22, comma 2. 
  5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla  tredicesima
mensilita' o alla gratifica natalizia. 
  6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.