Art. 37.
          Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
     legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),
                       e 39-quater, lettera b)

  1.  In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali
si applicano le disposizioni dell'articolo 36.
  2.  L'Ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.