Art. 19.
             Consegna ed utilizzazione dei contrassegni
  1.  I  contrassegni  di  Stato di cui all'articolo 13, comma 1, del
testo  unico  sono forniti agli uffici del Dipartimento dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca dello Stato secondo le disposizioni del Capo VI
del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  19  maggio 1943, recante
istruzioni di contabilita' per l'amministrazione delle dogane e delle
imposte   di   fabbricazione.   La   corresponsione  del  prezzo  dei
contrassegni  da parte degli utilizzatori e' effettuata sull'apposito
capitolo di entrata, anche a mezzo di conto corrente postale.
  2.  L'applicazione  dei  contrassegni  sui  recipienti contenenti i
prodotti  determinati  con il decreto di cui all'articolo 13, comma 2
del  testo  unico  e'  effettuata con le modalita' tecniche stabilite
dall'Agenzia,  che  puo'  anche consentire, nel caso di recipienti di
capacita'  fino  a  5  centilitri, che il contrassegno sia applicato,
anziche'   sui   recipienti,   sulla   confezione  che  li  contiene.
L'applicazione dei contrassegni e' effettuata presso:
    a)  i  depositi  fiscali  nazionali  abilitati  alla custodia dei
prodotti da contrassegnare;
    b)  i  depositi  fiscali  ubicati  in  altri Paesi comunitari che
agiscano per proprio conto;
    c)  i  depositi  fiscali  ubicati  in  altri Paesi comunitari che
agiscano per conto di operatori nazionali;
    d)  gli  impianti  di  Paesi  terzi  che  agiscano  per  conto di
importatori nazionali;
    e)  gli  impianti  di condizionamento di prodotti assoggettati ad
accisa;
    f)  le  dogane  attraverso  le  quali avviene l'importazione ed i
depositi doganali.
  3.  La consegna dei contrassegni e' effettuata dall'UTF o, nei casi
di  cui  al  comma  2,  lettere  d)  ed  f),  dalla  direzione  della
circoscrizione  doganale,  a  richiesta  scritta  degli  interessati,
previa  esibizione della documentazione comprovante la corresponsione
del  prezzo  dei  contrassegni e, nei casi previsti dall'articolo 13,
commi  5 e 7, del testo unico, l'avvenuta prestazione della cauzione,
di importo pari al 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti da
contrassegnare. Se l'importatore nazionale di cui al comma 2, lettera
d)   e'  l'esercente  di  un  deposito  fiscale  nazionale  abilitato
all'applicazione  dei  contrassegni,  la consegna dei contrassegni da
inviare  presso  gli  impianti  ubicati  nei  Paesi terzi puo' essere
effettuata  anche  dall'UTF,  che ne da' opportuna comunicazione alla
direzione  della  competente circoscrizione doganale. Ogni operazione
e'  verbalizzata  in  apposita nota di consegna, in doppio esemplare,
uno  dei  quali  di pertinenza dell'interessato, da cui risultano gli
estremi  del  ricevente,  dei  contrassegni  ceduti  e dei versamenti
effettuati  nonche', nei casi previsti, della cauzione prestata ed e'
contabilizzata  dall'UTF  o  dalla circoscrizione doganale secondo le
istruzioni  dell'Agenzia,  anche  ai  fini  dell'incameramento  della
cauzione in caso di mancata applicazione dei contrassegni nei termini
previsti dai commi 5 e 7 dell'articolo 13 del testo unico.
  4. I contrassegni divenuti inservibili per deterioramento o rottura
sono  riconsegnati  all'UTF  o  alla  direzione  della circoscrizione
doganale,  che  redigono  una nota di riconsegna in doppio esemplare,
uno dei quali di pertinenza del cedente, e procedono alla distruzione
dei  contrassegni  medesimi,  anche  presso  l'impianto utilizzatore,
previa  verbalizzazione,  per  evitare l'incameramento della quota di
cauzione  afferente.  Per  i  contrassegni andati distrutti nel corso
della  lavorazione  e non singolarmente recuperabili o individuabili,
ove  non  si abbiano elementi per sospettare un'illecita sottrazione,
l'accertamento  della  mancata  applicazione,  da far risultare nella
nota   di  riconsegna,  e'  effettuato  limitatamente  agli  ammanchi
congruenti   con  i  risultati  dei  riscontri  dell'UTF.  Sono  pure
distrutti i contrassegni riconsegnati perche' non ne e' piu' prevista
l'utilizzazione.  Per  la  distruzione  dei  contrassegni in possesso
degli  uffici  dell'Agenzia  e divenuti inservibili sono osservate le
disposizioni  degli  articoli  68  e  69 del decreto del Ministro del
tesoro  10  maggio  1989,  recante  istruzioni  per la disciplina dei
servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori.
  5.  Qualora,  nei  casi  di cui al comma 2, lettere a) ed f), venga
utilizzata,   per   il   ritiro   dei   contrassegni,  da  effettuare
rispettivamente   presso   l'UTF   o   la   circoscrizione   doganale
territorialmente competenti, una cauzione prestata in via permanente,
ai  fini  del  riconoscimento della quota parte della cauzione ancora
disponibile   e'   presentata,   dall'operatore,   una  dichiarazione
riportante,  con  riferimento  ai  verbali  di  consegna nonche' alle
registrazioni   contabili   di   cui  al  comma  12,  il  numero  dei
contrassegni  precedentemente ritirati che sono stati applicati o che
vengono   restituiti   contestualmente   alla   presentazione   della
dichiarazione  medesima perche' divenuti inservibili o perche' non ne
e'  prevista l'applicazione nei termini di cui all'articolo 13, comma
5, del testo unico ovvero di cui e' stata riconosciuta la distruzione
nel corso della lavorazione.
  6.  La  consegna  dei  contrassegni  ai depositi fiscali ubicati in
altri  Paesi  comunitari  di cui al comma 2, lettera b) e' effettuata
per   il   tramite  dei  rispettivi  rappresentanti  fiscali  di  cui
all'articolo  9  del  testo  unico,  che li acquistano presso gli UTF
dipendenti  dalla  direzione  compartimentale  che  ha  rilasciato il
codice  d'accisa.  La  merce contrassegnata e' scortata da DAA su cui
sono riportati anche la serie e gli estremi numerici dei contrassegni
applicati.   Qualora,  nel  suddetto  documento  di  accompagnamento,
risultasse  difficoltoso,  a  causa di distruzioni avvenute nel corso
delle  lavorazioni,  riportare  gli  estremi dei singoli contrassegni
applicati,  possono,  in  alternativa,  indicarsi, oltre al numero ed
alla  taglia  dei  contrassegni,  gli  estremi della nota di consegna
della  partita di cui i medesimi facevano parte. Ricevuta la merce, i
rappresentanti  fiscali richiedono agli UTF competenti sul luogo dove
i    prodotti   contrassegnati   vengono   consegnati   ai   suddetti
rappresentanti  fiscali  il  rilascio  di  una certificazione, da cui
risultino   la   quantita'   e   tipologia  della  merce  ed  i  dati
identificativi dei contrassegni, rilevati dai DAA; prima del rilascio
della  certificazione, gli UTF possono effettuare riscontri fisici, a
scandaglio,  sui contrassegni applicati e sulla relativa numerazione.
Sulla base della suddetta certificazione l'UTF che aveva rilasciato i
contrassegni  svolge le incombenze relative allo svincolo della quota
parte  di  cauzione  afferente ai contrassegni applicati. La cauzione
non  e'  incamerata  in  caso di distruzione debitamente verbalizzata
dall'autorita'   fiscale   del  Paese  comunitario,  secondo  criteri
analoghi a quelli previsti nel comma 4.
  7.  La  consegna  dei  contrassegni  da inviare ai depositi fiscali
ubicati  in  altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera c), da
indicare  nella richiesta prevista al comma 3, dai quali si intendano
ritirare   prodotti  gia'  contrassegnati,  e'  effettuata  solo  nei
confronti  di  depositari  autorizzati,  operatori  registrati di cui
all'articolo  8  del  testo  unico  o  rappresentanti fiscali, che li
ritirano   presso   gli   UTF  territorialmente  competenti.  Per  la
spedizione della merce, che sara' ricevuta presso i suddetti soggetti
o  presso  depositi  fiscali  od  operatori  registrati  dagli stessi
designati  nella  cennata  richiesta, e lo svincolo della cauzione si
segue  la  procedura  di  cui al comma 6, a meno che non si tratti di
partite  ricevute  con  continuita' presso lo stesso deposito fiscale
cui  sono  stati  consegnati i contrassegni, a fronte di una garanzia
prestata  in  via  permanente. In tal caso il depositario autorizzato
tiene  in  evidenza,  in un registro analogo a quello di cui al comma
12, il movimento dei suddetti contrassegni e della relativa garanzia,
con  riferimento  anche  ai  DAA  che  hanno scortato la merce ai cui
contenitori i contrassegni sono stati applicati.
  8.  Gli importatori che, a norma del comma 2, lettera d), intendono
acquistare contrassegni da far applicare in impianti ubicati in Paesi
terzi  indicano,  nella  domanda  da  presentare alla direzione della
circoscrizione  doganale competente per la dogana attraverso la quale
si  vuole  effettuare  l'importazione, anche la denominazione di tale
dogana,  e,  per  i  prodotti di cui all'articolo 32 del testo unico,
prestano  la  prevista cauzione commisurata alla gradazione effettiva
e,  comunque,  per un contenuto alcolico effettivo non inferiore a 40
gradi.  Lo  svincolo  della  cauzione  e' effettuato previo riscontro
documentale,  da  parte  della  dogana  presso  cui  si  svolgono  le
operazioni    di   importazione,   dell'avvenuta   applicazione   dei
contrassegni.   I   suddetti   riscontri  possono  essere  effettuati
dall'UTF, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1.
  9. La consegna dei contrassegni agli impianti di condizionamento di
prodotti  assoggettati  ad  accisa  di cui al comma 2, lettera e), e'
effettuata  dall'UTF  territorialmente  competente  previa esibizione
della  documentazione  contabile da cui risulti la disponibilita' del
prodotto da contrassegnare.
  10.  L'UTF  puo'  consentire,  su  motivata richiesta, il cambio di
destinazione  dei contrassegni consegnati ad un operatore, purche' il
nuovo   impiego   avvenga   per   un'attivita'   ricadente  sotto  la
responsabilita' dell'operatore medesimo.
  11.   L'abbuono   o   la   restituzione  dell'accisa  sui  prodotti
contrassegnati  trasferiti in altri Paesi comunitari o esportati sono
subordinati  alla distruzione, alla presenza dell'UTF o della dogana,
dei   contrassegni   applicati.   In  alternativa  alla  distruzione,
l'Agenzia  puo'  consentire  che  i  contrassegni  vengano annullati,
secondo sistemi ritenuti idonei.
  12.   Presso   gli   impianti   nazionali  dove  sono  applicati  i
contrassegni   di   Stato  e'  tenuto,  con  le  modalita'  stabilite
dall'Agenzia,  un  apposito  registro di carico e scarico in cui sono
fatte  risultare  le  operazioni  relative  alla  movimentazione  dei
contrassegni  medesimi, nonche' la situazione attinente alle garanzie
in  atto.  Al  registro  sono  allegati  gli  esemplari delle note di
consegna  o  di  riconsegna,  di  cui  ai  commi 3 e 4, di pertinenza
dell'operatore.  Viene  tenuto,  inoltre,  un  registro  di  carico e
scarico  dei  prodotti  contrassegnati,  secondo  modalita' stabilite
dall'Agenzia.   La  custodia  e  la  contabilizzazione  dei  prodotti
contrassegnati  altrove, introdotti negli impianti di cui al presente
comma,   sono   effettuate   distintamente  da  quelle  dei  prodotti
contrassegnati negli impianti medesimi.
  13. In occasione degli inventari periodici di cui all'articolo 19 e
delle  verifiche presso gli impianti di condizionamento o di deposito
di  prodotti  alcolici  assoggettati  ad  accisa  e,  comunque,  ogni
qualvolta  ritenuto opportuno, e' effettuato anche il controllo della
regolare  utilizzazione  dei contrassegni. Controlli sui contrassegni
applicati sono effettuati anche presso gli esercizi di vendita.
 
          Note all'art. 19:
              -  Per il testo dei commi 1, 2, 5 e 7 dell'art. 13, del
          testo unico, si vedano le note alle premesse.
              - Il  testo  degli  articoli  68  e  69 del decreto del
          Ministro del tesoro, 10 maggio 1989, e' il seguente:
              "Art.  68 (La distruzione di carte-valori e di stampati
          a  rigoroso  rendiconto  presso magazzini e uffici statali.
          [Art.  56  Reg.  P.G.S.]). - Le carte-valori e gli stampati
          soggetti   a  rigoroso  rendiconto,  comunque  inservibili,
          giacenti  presso  magazzini e uffici statali debbono essere
          distrutti,  per  macerazione  o incenerimento, a seguito di
          autorizzazione del Provveditorrato generale che stabilisce,
          di volta in volta, le relative modalita'.
              Nel   caso  che  le  operazioni  di  distruzione  siano
          eseguite    nell'ambito   dell'istituto   Poligrafico,   si
          osservano,  in  quanto  applicabili,  le norme previste dal
          precedente articolo".
              "Art. 69 (Locali per le operazioni di distruzione degli
          scarti  e verbali relativi). - Le operazioni di distruzione
          di scarti, per incenerimento o per macerazionre avvengono:
                presso  l'Istituto  Poligrafico,  per  gli  scarti di
          lavorazione  di  carte-valori, di materiali filigranatori e
          di  stampa  divenuti  inutilizzabili,  giacenti  presso  il
          magazzino  tesoro; per gli scarti degli stampati a rigoroso
          rendiconto giacenti, presso il competente magazzino;
                presso  le  Cartiere  fabbricanti,  per gli scarti di
          lavorazione  delle  carte bianche destinate alla stampa dei
          valori, giacenti presso la locale sezione ispettorato;
                presso l'Istituto Poligrafico, ove possibile, per gli
          scarti  di carte-valori e di stampati a rigoroso rendiconto
          giacenti   presso  magazzini  e  uffici  statali,  divenuti
          comunque   inservibili   a   seguito   di  richiesta  delle
          rispettive amministrazioni.
              Ove   la   distruzione   avvenga  per  macerazione,  il
          controvalore  del  macero,  secondo  i  prezzi definiti con
          l'Istituto  Poligrafico  o  con  le  cartiere,  deve essere
          versato  in  conto  entrate  eventuali  del  Provveditorato
          generale.
              Le  operazioni  di distruzione debbono sempre risultare
          da  specifici  verbali,  controfirmati  da coloro che hanno
          partecipato alla ricognizione".
              - Il  testo degli articoli 8, 9 e 32 del testo unico e'
          il seguente:
              "Art. 8 (Operatore professionale). - 1. Destinatario di
          prodotti  spediti  in  regime  sospensivo  puo'  essere  un
          operatore  che  non sia titolare di deposito fiscale e che,
          nell'esercizio  della  sua  attivita'  professionale, abbia
          chiesto,  prima  del  ricevimento  dei  prodotti, di essere
          registrato  come  tale presso l'ufficio tecnico di finanza,
          competente  per  territorio.  All'operatore  registrato  e'
          attribuito un codice d'accisa.
              2.  L'operatore  di  cui  al  comma 1 deve garantire il
          pagamento  dell'accisa  relativa  ai prodotti che riceve in
          regime  sospensivo,  tenere la contabilita' delle forniture
          dei  prodotti,  presentare  i  prodotti ad ogni richiesta e
          sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.
              3.  Se  l'operatore  di  cui  al  comma 1 non chiede di
          essere  registrato,  puo' ricevere nell'esercizio della sua
          attivita'  professionale  e  a titolo occasionale, prodotti
          soggetti  ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della
          spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione
          all'ufficio  tecnico di finanza, competente per territorio,
          e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi
          a  qualsiasi  controllo  inteso  ad  accertare  l'effettiva
          ricezione  della  merce  ed il pagamento dell'accisa. Copia
          della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia
          prestata,  vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha
          ricevuta,    deve   essere   allegata   al   documento   di
          accompagnamento  previsto  dall'art.  6,  comma  3,  per la
          circolazione del prodotto.
              4.   Nelle   ipotesi  previste  dal  presente  articolo
          l'accisa  e' esigibile all'atto del ricevimento della merce
          e  deve  essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro
          il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo".
              "Art.  9  (Rappresentante fiscale). - 1. Per i prodotti
          soggetti  ad accisa provenienti da altro Stato della Unione
          europea, il depositario autorizzato mittente puo' designare
          un   rappresentante   fiscale  con  sede  nello  Stato  per
          provvedere, in nome e per conto del destinatario chenon sia
          depositario  autorizzato  od operatore professionale di cui
          all'art.   8,  agli  adempimenti  previsti  dal  regime  di
          circolazione intracomunitaria.
              2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
                a) garantire  il  pagamento  della  accisa secondo le
          modalita'   vigenti,   ferma  restando  la  responsabilita'
          dell'esercente  l'impianto che effettua la spedizione o del
          trasportatore;
                b)   pagare  l'accisa  entro  il  termine  e  con  le
          modalita' previste dall'art. 8, comma 4;
                c) tenere una contabilita' delle forniture ricevute e
          comunicare  all'ufficio  finanziario competente gli estremi
          dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in
          cui la merce viene consegnata.
              3.  I  soggetti  che  intendono svolgere le funzioni di
          rappresentante   fiscale   devono  chiedere  la  preventiva
          autorizzazione  alla direzione compartimentale delle dogane
          e  delle  imposte  indirette,  competente per territorio in
          relazione   al   luogo  di  destinazione  delle  merci.  Si
          prescinde  da  tale  autorizzazione  per  gli spedizionieri
          abilitati  a svolgere i compiti previsti dall'art. 7, comma
          1-sexies,  del  decreto-legge  30 dicembre  1991, n. 417, e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
          n. 66. Ai rappresentanti fiscali e' attribuito un codice di
          accisa".
              "Art.  32  (Oggetto  dell'imposizione).  -  1. L'alcole
          etilico  e'  sottoposto  ad accisa con aliquota riferita ad
          ettolitro  anidro  di  prodotto,  alla  temperatura  di 20o
          Celsius.
              2. Per alcole etilico si intendono:
                a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico
          effettivo  superiore  all'1,2  per  cento  in  volume e che
          rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono
          parte   di   un   prodotto   di  un  altro  capitolo  della
          nomenclatura combinata;
                b) i  prodotti  che  hanno  un  titolo  alcolometrico
          effettivo  superiore  al  22  per  cento  in  volume  e che
          rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
                c) le  bevande spiritose contenenti prodotti solidi o
          in soluzione".