Art. 19. Consegna ed utilizzazione dei contrassegni 1. I contrassegni di Stato di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico sono forniti agli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le disposizioni del Capo VI del decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1943, recante istruzioni di contabilita' per l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione. La corresponsione del prezzo dei contrassegni da parte degli utilizzatori e' effettuata sull'apposito capitolo di entrata, anche a mezzo di conto corrente postale. 2. L'applicazione dei contrassegni sui recipienti contenenti i prodotti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, comma 2 del testo unico e' effettuata con le modalita' tecniche stabilite dall'Agenzia, che puo' anche consentire, nel caso di recipienti di capacita' fino a 5 centilitri, che il contrassegno sia applicato, anziche' sui recipienti, sulla confezione che li contiene. L'applicazione dei contrassegni e' effettuata presso: a) i depositi fiscali nazionali abilitati alla custodia dei prodotti da contrassegnare; b) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari che agiscano per proprio conto; c) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari che agiscano per conto di operatori nazionali; d) gli impianti di Paesi terzi che agiscano per conto di importatori nazionali; e) gli impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad accisa; f) le dogane attraverso le quali avviene l'importazione ed i depositi doganali. 3. La consegna dei contrassegni e' effettuata dall'UTF o, nei casi di cui al comma 2, lettere d) ed f), dalla direzione della circoscrizione doganale, a richiesta scritta degli interessati, previa esibizione della documentazione comprovante la corresponsione del prezzo dei contrassegni e, nei casi previsti dall'articolo 13, commi 5 e 7, del testo unico, l'avvenuta prestazione della cauzione, di importo pari al 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti da contrassegnare. Se l'importatore nazionale di cui al comma 2, lettera d) e' l'esercente di un deposito fiscale nazionale abilitato all'applicazione dei contrassegni, la consegna dei contrassegni da inviare presso gli impianti ubicati nei Paesi terzi puo' essere effettuata anche dall'UTF, che ne da' opportuna comunicazione alla direzione della competente circoscrizione doganale. Ogni operazione e' verbalizzata in apposita nota di consegna, in doppio esemplare, uno dei quali di pertinenza dell'interessato, da cui risultano gli estremi del ricevente, dei contrassegni ceduti e dei versamenti effettuati nonche', nei casi previsti, della cauzione prestata ed e' contabilizzata dall'UTF o dalla circoscrizione doganale secondo le istruzioni dell'Agenzia, anche ai fini dell'incameramento della cauzione in caso di mancata applicazione dei contrassegni nei termini previsti dai commi 5 e 7 dell'articolo 13 del testo unico. 4. I contrassegni divenuti inservibili per deterioramento o rottura sono riconsegnati all'UTF o alla direzione della circoscrizione doganale, che redigono una nota di riconsegna in doppio esemplare, uno dei quali di pertinenza del cedente, e procedono alla distruzione dei contrassegni medesimi, anche presso l'impianto utilizzatore, previa verbalizzazione, per evitare l'incameramento della quota di cauzione afferente. Per i contrassegni andati distrutti nel corso della lavorazione e non singolarmente recuperabili o individuabili, ove non si abbiano elementi per sospettare un'illecita sottrazione, l'accertamento della mancata applicazione, da far risultare nella nota di riconsegna, e' effettuato limitatamente agli ammanchi congruenti con i risultati dei riscontri dell'UTF. Sono pure distrutti i contrassegni riconsegnati perche' non ne e' piu' prevista l'utilizzazione. Per la distruzione dei contrassegni in possesso degli uffici dell'Agenzia e divenuti inservibili sono osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 del decreto del Ministro del tesoro 10 maggio 1989, recante istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori. 5. Qualora, nei casi di cui al comma 2, lettere a) ed f), venga utilizzata, per il ritiro dei contrassegni, da effettuare rispettivamente presso l'UTF o la circoscrizione doganale territorialmente competenti, una cauzione prestata in via permanente, ai fini del riconoscimento della quota parte della cauzione ancora disponibile e' presentata, dall'operatore, una dichiarazione riportante, con riferimento ai verbali di consegna nonche' alle registrazioni contabili di cui al comma 12, il numero dei contrassegni precedentemente ritirati che sono stati applicati o che vengono restituiti contestualmente alla presentazione della dichiarazione medesima perche' divenuti inservibili o perche' non ne e' prevista l'applicazione nei termini di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico ovvero di cui e' stata riconosciuta la distruzione nel corso della lavorazione. 6. La consegna dei contrassegni ai depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera b) e' effettuata per il tramite dei rispettivi rappresentanti fiscali di cui all'articolo 9 del testo unico, che li acquistano presso gli UTF dipendenti dalla direzione compartimentale che ha rilasciato il codice d'accisa. La merce contrassegnata e' scortata da DAA su cui sono riportati anche la serie e gli estremi numerici dei contrassegni applicati. Qualora, nel suddetto documento di accompagnamento, risultasse difficoltoso, a causa di distruzioni avvenute nel corso delle lavorazioni, riportare gli estremi dei singoli contrassegni applicati, possono, in alternativa, indicarsi, oltre al numero ed alla taglia dei contrassegni, gli estremi della nota di consegna della partita di cui i medesimi facevano parte. Ricevuta la merce, i rappresentanti fiscali richiedono agli UTF competenti sul luogo dove i prodotti contrassegnati vengono consegnati ai suddetti rappresentanti fiscali il rilascio di una certificazione, da cui risultino la quantita' e tipologia della merce ed i dati identificativi dei contrassegni, rilevati dai DAA; prima del rilascio della certificazione, gli UTF possono effettuare riscontri fisici, a scandaglio, sui contrassegni applicati e sulla relativa numerazione. Sulla base della suddetta certificazione l'UTF che aveva rilasciato i contrassegni svolge le incombenze relative allo svincolo della quota parte di cauzione afferente ai contrassegni applicati. La cauzione non e' incamerata in caso di distruzione debitamente verbalizzata dall'autorita' fiscale del Paese comunitario, secondo criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4. 7. La consegna dei contrassegni da inviare ai depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera c), da indicare nella richiesta prevista al comma 3, dai quali si intendano ritirare prodotti gia' contrassegnati, e' effettuata solo nei confronti di depositari autorizzati, operatori registrati di cui all'articolo 8 del testo unico o rappresentanti fiscali, che li ritirano presso gli UTF territorialmente competenti. Per la spedizione della merce, che sara' ricevuta presso i suddetti soggetti o presso depositi fiscali od operatori registrati dagli stessi designati nella cennata richiesta, e lo svincolo della cauzione si segue la procedura di cui al comma 6, a meno che non si tratti di partite ricevute con continuita' presso lo stesso deposito fiscale cui sono stati consegnati i contrassegni, a fronte di una garanzia prestata in via permanente. In tal caso il depositario autorizzato tiene in evidenza, in un registro analogo a quello di cui al comma 12, il movimento dei suddetti contrassegni e della relativa garanzia, con riferimento anche ai DAA che hanno scortato la merce ai cui contenitori i contrassegni sono stati applicati. 8. Gli importatori che, a norma del comma 2, lettera d), intendono acquistare contrassegni da far applicare in impianti ubicati in Paesi terzi indicano, nella domanda da presentare alla direzione della circoscrizione doganale competente per la dogana attraverso la quale si vuole effettuare l'importazione, anche la denominazione di tale dogana, e, per i prodotti di cui all'articolo 32 del testo unico, prestano la prevista cauzione commisurata alla gradazione effettiva e, comunque, per un contenuto alcolico effettivo non inferiore a 40 gradi. Lo svincolo della cauzione e' effettuato previo riscontro documentale, da parte della dogana presso cui si svolgono le operazioni di importazione, dell'avvenuta applicazione dei contrassegni. I suddetti riscontri possono essere effettuati dall'UTF, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1. 9. La consegna dei contrassegni agli impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad accisa di cui al comma 2, lettera e), e' effettuata dall'UTF territorialmente competente previa esibizione della documentazione contabile da cui risulti la disponibilita' del prodotto da contrassegnare. 10. L'UTF puo' consentire, su motivata richiesta, il cambio di destinazione dei contrassegni consegnati ad un operatore, purche' il nuovo impiego avvenga per un'attivita' ricadente sotto la responsabilita' dell'operatore medesimo. 11. L'abbuono o la restituzione dell'accisa sui prodotti contrassegnati trasferiti in altri Paesi comunitari o esportati sono subordinati alla distruzione, alla presenza dell'UTF o della dogana, dei contrassegni applicati. In alternativa alla distruzione, l'Agenzia puo' consentire che i contrassegni vengano annullati, secondo sistemi ritenuti idonei. 12. Presso gli impianti nazionali dove sono applicati i contrassegni di Stato e' tenuto, con le modalita' stabilite dall'Agenzia, un apposito registro di carico e scarico in cui sono fatte risultare le operazioni relative alla movimentazione dei contrassegni medesimi, nonche' la situazione attinente alle garanzie in atto. Al registro sono allegati gli esemplari delle note di consegna o di riconsegna, di cui ai commi 3 e 4, di pertinenza dell'operatore. Viene tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico dei prodotti contrassegnati, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia. La custodia e la contabilizzazione dei prodotti contrassegnati altrove, introdotti negli impianti di cui al presente comma, sono effettuate distintamente da quelle dei prodotti contrassegnati negli impianti medesimi. 13. In occasione degli inventari periodici di cui all'articolo 19 e delle verifiche presso gli impianti di condizionamento o di deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e, comunque, ogni qualvolta ritenuto opportuno, e' effettuato anche il controllo della regolare utilizzazione dei contrassegni. Controlli sui contrassegni applicati sono effettuati anche presso gli esercizi di vendita.
Note all'art. 19: - Per il testo dei commi 1, 2, 5 e 7 dell'art. 13, del testo unico, si vedano le note alle premesse. - Il testo degli articoli 68 e 69 del decreto del Ministro del tesoro, 10 maggio 1989, e' il seguente: "Art. 68 (La distruzione di carte-valori e di stampati a rigoroso rendiconto presso magazzini e uffici statali. [Art. 56 Reg. P.G.S.]). - Le carte-valori e gli stampati soggetti a rigoroso rendiconto, comunque inservibili, giacenti presso magazzini e uffici statali debbono essere distrutti, per macerazione o incenerimento, a seguito di autorizzazione del Provveditorrato generale che stabilisce, di volta in volta, le relative modalita'. Nel caso che le operazioni di distruzione siano eseguite nell'ambito dell'istituto Poligrafico, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal precedente articolo". "Art. 69 (Locali per le operazioni di distruzione degli scarti e verbali relativi). - Le operazioni di distruzione di scarti, per incenerimento o per macerazionre avvengono: presso l'Istituto Poligrafico, per gli scarti di lavorazione di carte-valori, di materiali filigranatori e di stampa divenuti inutilizzabili, giacenti presso il magazzino tesoro; per gli scarti degli stampati a rigoroso rendiconto giacenti, presso il competente magazzino; presso le Cartiere fabbricanti, per gli scarti di lavorazione delle carte bianche destinate alla stampa dei valori, giacenti presso la locale sezione ispettorato; presso l'Istituto Poligrafico, ove possibile, per gli scarti di carte-valori e di stampati a rigoroso rendiconto giacenti presso magazzini e uffici statali, divenuti comunque inservibili a seguito di richiesta delle rispettive amministrazioni. Ove la distruzione avvenga per macerazione, il controvalore del macero, secondo i prezzi definiti con l'Istituto Poligrafico o con le cartiere, deve essere versato in conto entrate eventuali del Provveditorato generale. Le operazioni di distruzione debbono sempre risultare da specifici verbali, controfirmati da coloro che hanno partecipato alla ricognizione". - Il testo degli articoli 8, 9 e 32 del testo unico e' il seguente: "Art. 8 (Operatore professionale). - 1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo puo' essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attivita' professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato e' attribuito un codice d'accisa. 2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilita' delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento. 3. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, puo' ricevere nell'esercizio della sua attivita' professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo". "Art. 9 (Rappresentante fiscale). - 1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato della Unione europea, il depositario autorizzato mittente puo' designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario chenon sia depositario autorizzato od operatore professionale di cui all'art. 8, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria. 2. Il rappresentante fiscale deve in particolare: a) garantire il pagamento della accisa secondo le modalita' vigenti, ferma restando la responsabilita' dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore; b) pagare l'accisa entro il termine e con le modalita' previste dall'art. 8, comma 4; c) tenere una contabilita' delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in cui la merce viene consegnata. 3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio in relazione al luogo di destinazione delle merci. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'art. 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Ai rappresentanti fiscali e' attribuito un codice di accisa". "Art. 32 (Oggetto dell'imposizione). - 1. L'alcole etilico e' sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20o Celsius. 2. Per alcole etilico si intendono: a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata; b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206; c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione".