ART. 20 (L)
                       (Indennita' di trasferta)

     1.  L'indennita'  di  trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta
  per   gli   atti  compiuti  fuori  dall'edificio  in  cui  ha  sede
  l'ufficiale giudiziario.
     2. L'indennita' di trasferta non e' dovuta in caso di spedizione
  dell'atto.
     3.  L'importo  dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli
  26  e  35  e'  adeguato  annualmente, in relazione alla variazione,
  accertata    dall'Istituto   nazionale   di   statistica   (ISTAT),
  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e
  impiegati   verificatasi   nel  triennio  precedente,  con  decreto
  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia,  di concerto con il
  Ministero dell'economia e delle finanze.