ART. 22 (R)
          (Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)

     1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa
  alla  prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento
  e  alla  notifica  richiesta  dal  pubblico  ministero, di cui agli
  articoli  145,  158,  212  e  248,  si  applica la disciplina della
  notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui e' inserita.