ART. 10 (R)
              (Estratto del provvedimento iscrivibile)

   1.   Ogni  provvedimento  giudiziario  e'  iscritto  per  estratto
contenente i seguenti dati:

a) denominazione  e  codice identificativo dell'ente cui si riferisce
   il  provvedimento  giudiziario;  codice identificativo e il codice
   fiscale dell'ente;
b) rappresentante e sede legale dell'ente;
c) numero identificativo del procedimento;
d) autorita' che ha emesso il provvedimento giudiziario;
e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
f) luogo,  data  dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a
   ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
g) sanzione  amministrativa  applicata,  con  riferimento  a  ciascun
   illecito  amministrativo  dipendente da reato, anche nelle ipotesi
   di  cui  all'articolo 21 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
   231.

(estensione artt. 6 e 7 r.d. n. 778/1931)
 
          Note all'art. 10:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 21 del citato decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231:
              "Art.  21  (Pluralita' di illeciti). - 1. Quando l'ente
          e'  responsabile  in  relazione  ad una pluralita' di reati
          commessi  con una unica azione od omissione ovvero commessi
          nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per
          uno  di  essi  sia  stata  pronunciata  sentenza  anche non
          definitiva,  si applica la sanzione pecuniaria prevista per
          l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto
          di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non
          puo'  comunque  essere  superiore alla somma delle sanzioni
          applicabili per ciascun illecito.
              2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a
          uno  o  piu'  degli  illeciti  ricorrono  le condizioni per
          l'applicazione  delle  sanzioni  interdittive,  si  applica
          quella prevista per l'illecito piu' grave.".
              - Per gli articoli 6 e 7 del regio decreto n. 778/1931,
          vedi note all'art. 4.