Articolo 33
    Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

   1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione
tecnica e dichiara la necessita' degli interventi da eseguire.
   2.  La relazione tecnica e' inviata, insieme alla comunicazione di
avvio  del  procedimento, al proprietario, possessore o detentore del
bene,  che puo' far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni
dal ricevimento degli atti.
   3.  Il  soprintendente,  se  non  ritiene  necessaria l'esecuzione
diretta  degli  interventi,  assegna  al  proprietario,  possessore o
detentore  un  termine  per  la  presentazione del progetto esecutivo
delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
   4.  Il  progetto presentato e' approvato dal soprintendente con le
eventuali  prescrizioni  e con la fissazione del termine per l'inizio
dei  lavori.  Per i beni immobili il progetto presentato e' trasmesso
dalla  soprintendenza  al  comune  o  alla  citta' metropolitana, che
possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione.
   5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie
all'obbligo   di   presentazione  del  progetto,  o  non  provvede  a
modificarlo  secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da
esso  fissato,  ovvero  se  il  progetto  e' respinto, si procede con
l'esecuzione diretta.
   6.   In   caso   di   urgenza,  il  soprintendente  puo'  adottare
immediatamente le misure conservative necessarie.