Articolo 34
            Oneri per gli interventi conservativi imposti

   1.  Gli  oneri  per  gli  interventi  su beni culturali, imposti o
eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a
carico  del  proprietario,  possessore  o detentore. Tuttavia, se gli
interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni
in  uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o
in  parte  alla  relativa  spesa.  In tal caso, determina l'ammontare
dell'onere   che   intende   sostenere   e   ne   da'   comunicazione
all'interessato.
   2.  Se  le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario,
possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche
mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e
3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.
   3.  Per  le  spese  degli  interventi  sostenute  direttamente, il
Ministero  determina  la  somma  da  porre a carico del proprietario,
possessore  o  detentore,  e ne cura il recupero nelle forme previste
dalla  normativa  in  materia  di  riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato.