Articolo 37
                    Contributo in conto interessi

  1.  Il  Ministero  puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui  accordati  da istituti di credito ai proprietari, possessori o
detentori  a  qualsiasi  titolo  di  beni  culturali  immobili per la
realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
  2.  Il  contributo  e' concesso nella misura massima corrispondente
agli  interessi  calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali
sul capitale erogato a titolo di mutuo.
  3.   Il   contributo  e'  corrisposto  direttamente  dal  Ministero
all'istituto   di   credito   secondo   modalita'  da  stabilire  con
convenzioni.
  4.  Il  contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per
interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui
il  soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario,
il particolare valore artistico.