Articolo 38
      Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi
                            conservativi

  1.  Gli  immobili  restaurati  o  sottoposti  ad  altri  interventi
conservativi  con  il  concorso  totale  o parziale dello Stato nella
spesa,  o  per  i  quali  siano  stati  concessi  contributi in conto
interessi,  sono  resi  accessibili  al  pubblico  secondo  modalita'
fissate,  caso  per  caso,  da  appositi  accordi  o  convenzioni  da
stipularsi  fra  il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della
assunzione  dell'onere  della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della
concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.
  2.  Gli  accordi  e  le convenzioni stabiliscono i limiti temporali
dell'obbligo  di  apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia
degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei
beni  in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura
del  soprintendente,  al  comune  o alla citta' metropolitana nel cui
territorio si trovano gli immobili.