Articolo 40
            Interventi conservativi su beni delle regioni
              e degli altri enti pubblici territoriali

   1.  Per  i  beni  culturali appartenenti alle regioni e agli altri
enti  pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono
disposte,  salvo  i  casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con
l'ente interessato.
   2.   Gli  accordi  possono  riguardare  anche  i  contenuti  delle
prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
   3.  Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono
lo  Stato,  le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonche'
altri  soggetti  pubblici  e  privati, sono ordinariamente oggetto di
preventivi accordi programmatici.