Articolo 44
                Comodato e deposito di beni culturali

  1.  I  direttori  degli  archivi  e  degli  istituti che abbiano in
amministrazione  o  in  deposito  raccolte  o  collezioni artistiche,
archeologiche,  bibliografiche  e  scientifiche  possono  ricevere in
comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo
ministeriale,  beni  culturali  mobili  al  fine  di  consentirne  la
fruizione  da parte della collettivita', qualora si tratti di beni di
particolare importanza o che rappresentino significative integrazioni
delle  collezioni  pubbliche  e  purche'  la  loro  custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
  2.  Il  comodato non puo' avere durata inferiore a cinque anni e si
intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto,
qualora  una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la
disdetta  almeno  due  mesi  prima  della scadenza del termine. Anche
prima  della  scadenza  le parti possono risolvere consensualmente il
comodato.
  3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione
dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le
relative spese sono a carico del Ministero.
  4.  I  beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico
del Ministero.
  5.  I  direttori  possono  ricevere  altresi'  in  deposito, previo
assenso   del   competente   organo   ministeriale,   beni  culturali
appartenenti  ad  enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia
specificamente  riferite  ai beni depositati sono a carico degli enti
depositanti.
  6.  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.