Art. 34 
Norme particolari  per  le  pubbliche  amministrazioni  e  per  altri
                        soggetti qualificati 
 
  1.  Ai  fini  della  sottoscrizione,  ove  prevista,  di  documenti
informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: 
    a) possono svolgere  direttamente  l'attivita'  di  rilascio  dei
certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di  accreditarsi
ai  sensi  dell'articolo  29;  tale  attivita'  puo'  essere   svolta
esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche'  di
categorie di terzi, pubblici o  privati.  I  certificati  qualificati
rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere  utilizzati
soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori
dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta  dei  Ministri  per  la  funzione
pubblica  e  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e  dei   Ministri
interessati, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei
certificati qualificati; 
    b) possono rivolgersi a  certificatori  accreditati,  secondo  la
vigente normativa in materia di contratti pubblici. 
  2. Per  la  formazione,  gestione  e  sottoscrizione  di  documenti
informatici  aventi   rilevanza   esclusivamente   interna   ciascuna
amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa,
regole diverse da quelle  contenute  nelle  regole  tecniche  di  cui
all'articolo 72. 
  3.  Le  regole  tecniche  concernenti  la  qualifica  di   pubblico
ufficiale,  l'appartenenza  ad  ordini   o   collegi   professionali,
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate
con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri
Ministri di volta in  volta  interessati,  sulla  base  dei  principi
generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti. 
  4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche  di
cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia  di
firme digitali. 
  5. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee
procedure informatiche e strumenti software  per  la  verifica  delle
firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche  di  cui
all'articolo 71.