Art. 34.
             Numero massimo delle persone trasportabili
                       sulle unita' da diporto
  1.  Per  le  navi  e  le  imbarcazioni  da diporto, l'autorita' che
rilascia  la  licenza  di  navigazione  annota sulla stessa il numero
massimo  delle  persone  trasportabili  sulla base dei dati riportati
nella documentazione tecnica presentata.
  2.  In  caso  di  imbarcazioni  da diporto aventi piu' categorie di
progettazione il numero massimo delle persone trasportabili e' quello
previsto   dal   costruttore   per   la  categoria  di  progettazione
corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
  3.  Per  i  natanti  da  diporto  il  numero  massimo delle persone
trasportabili e' documentato come segue:
    a) per  le  unita'  munite  di  marcatura CE, dalla targhetta del
costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5
dell'allegato II;
    b) per le unita' non munite di marcatura CE:
      1)  se  omologate,  da  copia del certificato di omologazione e
dalla dichiarazione di conformita' del costruttore;
      2)   se   non  omologate,  ai  sensi  del  regolamento  di  cui
all'articolo 65.