Art. 35.
            Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
                       delle unita' da diporto
  1.  E'  responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita'
da  diporto  verificare  prima  della partenza la presenza a bordo di
personale   qualificato   e   sufficiente  per  formare  l'equipaggio
necessario  per  affrontare la navigazione che intende intraprendere,
anche  in  relazione  alle  condizioni  meteo-marine  previste e alla
distanza da porti sicuri.