Art. 36. 
     Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto 
  1. A giudizio del comandante o del conduttore i  servizi  di  bordo
delle imbarcazioni da  diporto  possono  essere  svolti  anche  dalle
persone imbarcate in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto  il
sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera e  cucina  e
il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina. 
  2. I servizi di  bordo  delle  navi  da  diporto  sono  svolti  dal
personale iscritto nelle  matricole  della  gente  di  mare  e  della
navigazione interna. 
  3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina  possono
essere svolti dalle  persone  imbarcate  sulle  navi  da  diporto  in
qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il  sedicesimo  anno  di
eta'. 
  4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a  quello  della
navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o  di
navi  da  diporto  avvalendosi  della   patente   nautica,   non   e'
riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti  professionali
previsti dal codice della navigazione e dai relativi  regolamenti  di
esecuzione.