Art. 37.
          Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi
                    da diporto adibite a noleggio
  1.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  legislativo,  sono  stabiliti  i  titoli e le
qualifiche  professionali  per lo svolgimento dei servizi di bordo di
imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attivita' di noleggio.
 
          Nota all'art. 37, comma 1.
              Per  la legge 23 agosto n. 400 si veda la nota all'art.
          26.