Art. 38. 
                        Ruolino di equipaggio 
  1. Qualora si intenda imbarcare  sulle  unita'  da  diporto,  quali
membri dell'equipaggio,  marittimi  iscritti  nelle  matricole  della
gente  di   mare   o   della   navigazione   interna,   deve   essere
preventivamente richiesto dal proprietario  all'autorita'  competente
apposito documento, redatto in conformita' al modello  approvato  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  ai  fini
dell'iscrizione dei nominativi del personale  marittimo  imbarcato  e
per gli altri dati indicati nello stesso documento.