Art. 30.
                              Rimpatrio
  1.   L'assistenza   al  rimpatrio  volontario  dei  titolari  della
protezione  internazionale  e'  disposta  nell'ambito  dei  programmi
attuati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989,  n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio
1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti.
 
          Nota all'art. 30:
              - Per   il   testo   dell'art.   1-sexies   del  citato
          decreto-legge  30 dicembre  1989, n. 416, si vedano le note
          all'art. 28.