Art. 35
                            Impugnazione

  1.  Avverso  la decisione della Commissione territoriale e' ammesso
ricorso  dinanzi  al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto
di  corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha
pronunciato il provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in
cui  l'interessato  abbia richiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato   e   la   Commissione   territoriale   lo   abbia  ammesso
esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso e' proposto, a
pena   di   inammissibilita',   nei  trenta  giorni  successivi  alla
comunicazione  del  provvedimento;  allo stesso e' allegata copia del
provvedimento  impugnato.  Nei soli casi di trattenimento disposto ai
sensi   dell'articolo   21,   il  ricorso  e'  proposto,  a  pena  di
inammissibilita',  nei  quindici giorni successivi alla comunicazione
del  provvedimento  dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di
distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro.
  2.  Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o
sulla  cessazione  dello  status  di  rifugiato  o  di persona cui e'
accordata  la  protezione  sussidiaria, e' ammesso ricorso dinanzi al
tribunale  competente  in relazione alla Commissione territoriale che
ha  emesso  il  provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui e'
stata dichiarata la revoca o la cessazione.
  3.  Tutte  le  comunicazioni  e  notificazioni  si  eseguono presso
l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria.
  4.  Il  procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione
monocratica con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.
  5.  Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con
decreto  apposto  in  calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di
consiglio.  Il  ricorso  e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati  all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla
Commissione    nazionale    ovvero    alla   competente   Commissione
territoriale.
  6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta
la  domanda  di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona
cui  e'  accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2
sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.
  7.  La  proposizione  del  ricorso  avverso  il  provvedimento  che
dichiara  inammissibile  la domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato  o  di  persona  cui e' accordata la protezione sussidiaria
ovvero  avverso  la decisione adottata dalla Commissione territoriale
ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  2, non sospende l'efficacia del
provvedimento  impugnato.  Il  ricorrente  puo'  tuttavia chiedere al
tribunale,  contestualmente  al  deposito del ricorso, la sospensione
del  provvedimento  quando  ricorrano gravi e fondati motivi. In tale
caso  il  tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide
con  ordinanza  non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di
fissazione  dell'udienza.  Nel  caso di sospensione del provvedimento
impugnato  al  richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per
richiesta  di  asilo  ed  e' disposta l'accoglienza nei centri di cui
all'articolo 20.
  8.  La  procedura  di  cui  al comma 7 si applica, in ogni caso, al
ricorso  presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2,
lettera  d),  e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza
ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d), o trattenuto ai sensi
dell'articolo  21  permane  nel  centro  in  cui  si  trova fino alla
adozione dell'ordinanza di cui al comma 7.
  9.  All'udienza  puo' intervenire un rappresentante designato dalla
Commissione   nazionale   o   territoriale  che  ha  adottato  l'atto
impugnato.  La  Commissione  interessata puo' in ogni caso depositare
alla  prima  udienza  utile  tutti  gli  atti e la documentazione che
ritiene necessari ai fini dell'istruttoria.
  10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova
necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del
ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo
status  di  rifugiato  o  di  persona  cui e' accordata la protezione
sussidiaria;  la sentenza viene notificata al ricorrente e comunicata
al pubblico ministero e alla Commissione interessata.
  11.  Avverso  la  sentenza  pronunciata  ai  sensi  del comma 10 il
ricorrente  ed  il  pubblico  ministero possono proporre reclamo alla
corte  d'appello,  con ricorso da depositarsi nella cancelleria della
corte  d'appello,  a  pena  di  decadenza,  entro  dieci giorni dalla
notificazione o comunicazione della sentenza.
  12.  Il  reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata;
tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, puo' disporre
con  ordinanza  non  impugnabile  che l'esecuzione sia sospesa quando
ricorrano gravi e fondati motivi.
  13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in
camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10.
  14.  Avverso  la  sentenza  pronunciata  dalla corte d'appello puo'
essere  proposto  ricorso  per  cassazione.  Il  ricorso  deve essere
proposto,   a   pena   di   decadenza,   entro  trenta  giorni  dalla
notificazione  della  sentenza.  Esso viene notificato ai soggetti di
cui  al  comma  6,  assieme  al decreto di fissazione dell'udienza in
camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione
si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c.
 
          Note all'art. 35:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  375  del Codice di
          procedura civile:
              "Art.  375  (Pronuncia  in  Camera  di consiglio). - La
          Corte,   sia  a  sezioni  unite  che  a  sezione  semplice,
          pronuncia  con  ordinanza  in  camera  di  consiglio quando
          riconosce di dovere:
                1)    dichiarare   l'inammissibilita'   del   ricorso
          principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
                2)  ordinare  l'integrazione  del  contraddittorio  o
          dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione
          a norma dell'art. 332 ovvero che sia rinnovata;
                3)  provvedere  in ordine all'estinzione del processo
          in ogni caso diverso dalla rinuncia;
                4)   pronunciare  sulle  istanze  di  regolamento  di
          competenza e di giurisdizione;
                5)  accogliere  o  rigettare  il ricorso principale e
          l'eventuale  ricorso incidentale per manifesta fondatezza o
          infondatezza,  ovvero  dichiararne  l'inammissibilita'  per
          mancanza  dei  motivi  previsti nell'art. 360 o per difetto
          dei requisiti dall'art. 366-bis;".