Art. 30.
     (Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)

  1.   Il  Ministro  dell'interno  informa  annualmente  il  Comitato
parlamentare  di  cui  all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993,
n. 388,  e  successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle
previsioni  del  Trattato,  sulle  azioni  intraprese e sugli accordi
conclusi,  con  specifico  riferimento  a  quelli  attuativi  di  cui
all'articolo 44 del Trattato medesimo.
 
          Nota all'art. 30:
             -  Il  testo dell'art. 18 della legge 30 settembre 1993,
          e' il seguente:
             «Art.  18. - 1. E' istituito un Comitato parlamentare di
          controllo  sull'attuazione  dell'accordo  di  Schengen,  di
          vigilanza   sull'attivita'   di  Europol,  di  controllo  e
          vigilanza in materia di immigrazione.
             2.  Il  Comitato  parlamentare  di  cui  al  comma  1 e'
          composto  da  dieci  senatori e da dieci deputati nominati,
          rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica
          e  dal  Presidente  della  Camera  dei  deputati in modo da
          rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.
             3.  Il  Comitato  parlamentare  elegge al suo interno il
          Presidente ed un Vicepresidente.
             4.  Il  Comitato  parlamentare  esamina  i  progetti  di
          decisione,  vincolanti  per  l'Italia,  pendenti innanzi al
          Comitato  esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata
          Convenzione.  A  tal  fine,  il  rappresentante del Governo
          italiano,  chiesto  eventualmente  al Comitato esecutivo il
          rinvio  della decisione a norma dell'art. 132, paragrafo 3,
          della  Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di
          decisione  al  Comitato  parlamentare.  Questo  esprime  il
          proprio  parere vincolante entro quindici giorni dalla data
          di  ricezione  del  progetto;  qualora  il parere non venga
          espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla
          decisione.
             5.  Le  decisioni  del Comitato esecutivo, approvate dal
          rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo
          deroghe  disposte dal Comitato parlamentare, sulla Gazzetta
          Ufficiale   entro   quindici  giorni  dalla  loro  adozione
          definitiva  unitamente agli eventuali provvedimenti interni
          di attuazione.
             6.   Il   Governo   riferisce  annualmente  al  Comitato
          parlamentare sull'applicazione della Convenzione.
             7.   Le   spese   per   il  funzionamento  del  Comitato
          parlamentare  sono  poste  per  meta' a carico del bilancio
          interno  del  Senato  della Repubblica e per meta' a carico
          del bilancio interno della Camera dei deputati.».