Art. 32.
                       (Copertura finanziaria)

  1.  Per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale
del  DNA  e  del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA,  per  le  convenzioni  di cui all'articolo 17, comma 3, e per lo
scambio  informativo  dei  dati  del  DNA  e  di  dati  personali, e'
autorizzata  la  spesa  di  euro  11.184.200 per l'anno 2008, di euro
6.210.000  per  l'anno  2009,  di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di
euro  4.110.000  a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede: per gli
anni   2008   e   2009,   mediante   corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  del  fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008,  allo  scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 5.892.100
per  l'anno  2008 ed euro 3.205.000 per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'interno e, quanto ad euro 5.292.100 per
l'anno  2008  ed  euro  3.005.000  per  l'anno 2009, l'accantonamento
relativo  al  Ministero  della  giustizia; quanto ad euro 4.910.000 a
decorrere  dall'anno  2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa  recata  dall'articolo  3,  comma 151,  della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
  2.  Agli  oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a
decorrere  dall'anno  2008,  si  provvede,  per gli anni 2008 e 2009,
mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo
speciale  di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010,  nell'ambito  del  programma "Fondi di riserva e speciali"
della  missione  "Fondi  da  ripartire" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia   e,   a   decorrere  dall'anno  2010,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio    dell'attuazione    del   comma 2,   anche   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n. 468,  e  successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposite  relazioni,  gli eventuali decreti emanati ai
sensi  dell'articolo  7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468
del 1978.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, `con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 32:
             -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  151  della  legge 24
          dicembre  2003,  n. 350 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2004),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
          dicembre   2003,  n.  299,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
             «151.   Nello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  fondo  da ripartire per le
          esigenze    correnti    di    funzionamento   dei   servizi
          dell'Amministrazione,   con   una  dotazione,  a  decorrere
          dall'anno  2004,  di  100  milioni di euro. Con decreti del
          Ministro  dell'interno,  da  comunicare, anche con evidenze
          informatiche,  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
          tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
          competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
          si  provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra le unita'
          previsionali  di  base  interessate  del  medesimo stato di
          previsione.».
             -  Il  testo  dell'art.  11-ter,  comma 7, della legge 5
          agosto   1978,   n.   468   (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n, 233,
          e' il seguente:
             «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          dagli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi dl finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.»
             -  Il testo dell'art. 7, della legge n. 468 del 1978, e'
          il seguente:
             «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine).  -  Nello  stato  di  previsione  della  spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
             Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte  dei  conti,  sono  trasferite  dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
              1)  per  il  pagamento  del  residui  passivi  di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
              2)  per  aumentare  gli  stanziamenti,  dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
             Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».