Art. 49 Disposizioni di carattere finanziario 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate, ivi compresa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.