Art. 49 
 
 
                Disposizioni di carattere finanziario 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  le
amministrazioni interessate, ivi compresa l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, provvedono con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.