Art. 22 
 
Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE  e  norme
  di salvaguardia  delle  procedure  in  corso  per  la  stipula  dei
  contratti di programma con le Societa' di gestione aeroportuali 
 
  1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole:  "delle  opere  pubbliche"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento pubblico"; 
    b) le parole: "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono
soppresse; 
    c) le parole: "il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti"
sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente,  sentito  il
Segretario del CIPE,". 
  2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di  diritti
aeroportuali,  di  cui  al  Capo  II,  articoli  da  71  a  82,   del
decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  fa   comunque   salvo   il
completamento  delle  procedure  in  corso  volte  alla  stipula  dei
contratti di programma con le societa' di gestione  aeroportuali,  ai
sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre  il  31  dicembre
2012 e, comunque, la durata  dei  contratti  di  programma  stipulati
secondo quanto disposto nel primo periodo  e'  fissata  nel  rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia e  dei  rispettivi
modelli tariffari. 
  3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita  nei  contratti  di
programma  stipulati  anteriormente   all'entrata   in   vigore   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata  secondo
le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
contratti stessi.