Art. 15 
 
 
                Incentivo per i risultati conseguiti 
 
  1. Il Ministero, per le finalita' indicate all'articolo 2, comma 2,
destina annualmente una percentuale dello stanziamento  previsto  per
il Fondo  di  finanziamento  ordinario  delle  universita'  (FFO)  da
ripartire tra gli atenei in relazione ai risultati  conseguiti  nella
didattica e nella ricerca, con le modalita' stabilite dall'articolo 2
del  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 
  2. Per le finalita' definite al comma 1, l'ANVUR redige e trasmette
al Ministero entro il 31  luglio  di  ogni  anno  una  relazione  sui
risultati dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 11 e  di
controllo interno di cui all'articolo 12, in cui evidenzia: 
  a) il grado  di  rispondenza  delle  universita'  e  delle  singole
articolazioni  interne  ai  criteri  e   agli   indicatori   di   cui
all'articolo 10; 
  b) il grado di coerenza della programmazione compiuta dall'ateneo e
le linee generali di indirizzo emanate  dal  Ministro  ai  sensi  del
comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  c)  il  grado  di   raggiungimento   degli   obiettivi   strategici
programmati dalle universita'  e  controllati  annualmente  ai  sensi
dell'articolo 12. 
  3. Il Ministero, su parere dell'ANVUR,  seleziona  gli  atenei  che
hanno ottenuto i migliori risultati e attribuisce, con decreto, sulla
base delle risorse complessivamente disponibili, l'incentivo  di  cui
al comma  1  in  ordine  decrescente,  partendo  dall'ateneo  che  ha
conseguito il piu' alto grado di raggiungimento degli obiettivi. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per il testo  dell'articolo  2  del  decreto  legge  10
          novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 gennaio  2009,  n.  1,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il testo dell'articolo 1-ter, comma 1,  del  citato
          decreto-legge n. 7  del  2005,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.