Art. 35.
     Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi

  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo  19,  terzo  comma,  la  ((  lettera  ))  e)  e'
sostituita dalla seguente: «e operazioni non soggette all'imposta per
effetto  delle  disposizioni  di cui al primo comma dell'articolo 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori.»;
    b) nell'articolo  68,  primo  comma,  la  (( lettera )) c-bis) e'
soppressa;
    c) nell'articolo  70,  dopo  il  quinto  comma,  e'  aggiunto  il
seguente:  «Alle  importazioni  di  beni  indicati  ((  nel settimo e
nell'ottavo  comma  ))  dell'articolo  74,  concernente  disposizioni
relative a particolari settori, si applicano le (( disposizioni )) di
cui al comma precedente,»;
    d) nell'articolo 74:
      1)  ((  il settimo comma e' sostituito )) dal seguente: «Per le
cessioni  di  rottami,  cascami  e  avanzi  di  metalli ferrosi e dei
relativi  lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa,
di  pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche
quelle  relative  agli  anzidetti  beni  che  siano  stati  ripuliti,
selezionati,  tagliati,  compattati. lingottati o sottoposti ad altri
trattamenti  atti  a  facilitarne  l'utilizzazione, il trasporto e lo
stoccaggio  senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e'
tenuto  il  cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio
dello   Stato.   La   fattura,  emessa  dal  cedente  senza  addebito
dell'imposta,  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di cui agli ((
articoli ))  21  e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al
presente   comma,   deve   essere   integrata   dal  cessionario  con
l'indicazione  dell'aliquota  e  della relativa imposta e deve essere
annotata  nel  registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di
ricevimento  ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici
giorni  dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso
documento,  ai  fini della detrazione, e' annotato anche nel registro
di  cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel
terzo  comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni
imponibili.  Le  disposizioni  di  cui al presente comma si applicano
anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle
seguenti  voci  della  tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre
2003:
        a) ghise  gregge  e  ghise specolari in pani, salmoni o altre
forme primarie (v.d. 72.01);
        b) ferro-leghe (v.d. 72.02);
        c) prodotti   ferrosi   ottenuti  per  riduzione  diretta  di
minerali  di  ferro  ed  altri  prodotti  ferrosi spugnosi, in pezzi,
palline  o  forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%,
in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
        d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare,
di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).»;
 (( 1-bis)   all'ottavo   comma  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:
«e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)» ));
 ((     2) i commi nono e decimo sono abrogati )).
  2.  Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427,  sono soppresse le parole: «non soggetta», nonche' le parole: «e
74, commi ottavo e nono».