Art. 40.
      Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta


  1.  Alle  distribuzioni  di  utili  accantonati  a  riserva, (( ivi
intendendosi  incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili
e  di  riserve  formate  con  utili, )) deliberate successivamente al
30 settembre  2003  e  sino  alla  data di chiusura dell'esercizio in
corso  al  31 dicembre 2003, il credito d'imposta di cui all'articolo
14,  comma  1,  del  testo  unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
compete  unicamente  secondo le disposizioni degli articoli 11, comma
3-bis,  e  94,  comma  1-bis,  del  predetto testo unico e nel limite
del 51,51  per  cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi
dell'articolo  2433  bis  del  codice civile compete lo stesso regime
fiscale  dell'utile  distribuito  o  che  sarebbe  stato  distribuito
dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio.
((     2.   Le  disposizioni  del  comma  1  non  si  applicano  alle
distribuzioni   di   utili   relativi  al  periodo  d'imposta  chiuso
antecedentemente   al  31 dicembre  2003,  ad  esclusione  di  quelle
deliberate  prima  del  30 settembre  2003  nel  caso  in cui dopo il
1° settembre   2003  sia  stata  deliberata  la  chiusura  anticipata
dell'esercizio sociale. ))