Art. 41-bis.
           (( Altre disposizioni in materia tributaria ))

((     1.  All'articolo  26-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
  «3.  Sui  redditi  di  capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da
soggetti   non  residenti  e  percepiti  da  soggetti  residenti  nel
territorio  dello  Stato e dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui  redditi  con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
puo'  essere  applicata  direttamente  dalle imprese di assicurazioni
estere  operanti  nel territorio dello Stato in regime di liberta' di
prestazione  di  servizi  ovvero da un rappresentante fiscale, scelto
tra  i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con
l'impresa  estera  per  gli  obblighi  di determinazione e versamento
dell'imposta  e  provvede  alla dichiarazione annuale delle somme. Il
percipiente  e'  tenuto  a  comunicare,  ove  necessario, i dati e le
informazioni  utili  per  la  determinazione dei redditi consegnando,
anche  in  copia,  la  relativa  documentazione  o,  in mancanza, una
dichiarazione  sostitutiva  nella  quale  attesti  i predetti dati ed
informazioni.  Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente
all'estero  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 16-bis
del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
  2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano per i redditi
percepiti dal 1° gennaio 2004.
  3.  All'articolo  1  del  decreto-legge  24 settembre 2002, n. 209,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
  «2-quinquies.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al
1° gennaio  2004,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2 e 2-ter si
applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio
dello  Stato  in  regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi.
L'imposta  di  cui  al comma 2 e' commisurata al solo ammontare delle
riserve   matematiche   ivi  specificate  relativo  ai  contratti  di
assicurazione  stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine
essi  adempiono  direttamente  agli  obblighi  indicati nei commi 2 e
2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel
territorio  dello  Stato  che risponde in solido con l'impresa estera
per  gli  obblighi  di  determinazione  e  versamento  dell'imposta e
provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute».
  4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre
2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole: «ai rivenditori
autorizzati   e»   sono  inserite  le  seguenti:  «il  corrispondente
identificativo  unitario  o  codice seriale di ciascun mezzo tecnico,
nonche' il»;
    b) al  comma  7,  dopo  le  parole: «decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633;» sono inserite le seguenti: «i
documenti di acquisto loro rilasciati da parte del soggetti di cui al
comma  1,  conseguentemente  agli  adempimenti in capo ai medesimi ai
sensi    del    comma    2,    sono   integrati   con   l'elencazione
dell'identificativo  unitario  o  codice  seriale assegnato a ciascun
mezzo tecnico oggetto della cessione;».
  5.  L'articolo  1,  nota  II-bis),  comma 4, secondo periodo, della
parte  prima  della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito
dal  seguente:  «Se  si  tratta  di cessioni soggette all'imposta sul
valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono
stati  registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli
acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota
applicabile   in   assenza   di   agevolazioni  e  quella  risultante
dall'applicazione   dell'aliquota   agevolata,  nonche'  irrogare  la
sanzione  amministrativa,  pari  al  30  per  cento  della differenza
medesima».
  6.  Sono  riconosciuti  appartenenti  al  patrimonio  dello Stato e
alienati anche con le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo
29 i beni immobili non strumentali di proprieta' dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio
con   uno   o  piu'  decreti  dirigenziali,  sulla  base  di  elenchi
predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai
sensi  e  per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410.
  7.  Nell'articolo  37 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio  1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
  «2-bis.  Con  il  regolamento  previsto  dal comma 1, sono altresi'
individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si
riuniscono  in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la
societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso
sulla  sostituzione  della  societa' di gestione del risparmio, sulla
richiesta  di  ammissione  a  quotazione  ove  non  prevista  e sulle
modifiche  delle  politiche di gestione. L'assemblea e' convocata dal
consiglio di amministrazione della societa' di gestione del risparmio
anche su richiesta del partecipanti che rappresentino almeno il 5 per
cento  del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate  con  il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano
almeno   il  30  per  cento  delle  quote  emesse.  Le  deliberazioni
dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione.
Esse  si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato
entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti
si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e
dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3».
  8.  Nell'articolo  6  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
i commi 2 e 3 sono abrogati.
  9.  L'articolo  7  del  decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  7 (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui proventi di
cui  all'articolo  41,  comma  1,  lettera  g), del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a
fondi  comuni d'investimento immobiliare di cul all'articolo 6, comma
1, la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50
per  cento.  La  ritenuta  si  applica  sull'ammontare  dei  proventi
riferibili  a  ciascuna  quota  risultanti  dai  rendiconti periodici
redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del
testo  unico  di  cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
distribuiti  in  costanza  di partecipazione nonche' sulla differenza
tra  il  valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo
di  sottoscrizione  o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto
e'  documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il
costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.
  2.  La  ritenuta  di cui al comma 1 e' applicata a titolo d'acconto
nel  confronti  di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono   relative   all'impresa   commerciale;   b)  societa'  in  nome
collettivo,  in  accomandita semplice ed equiparate; societa' ed enti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni
nel  territorio  dello  Stato delle societa' e degli enti di cui alla
lettera  d)  del  predetto articolo. Nei confronti di tutti gil altri
soggetti,  compresi  quelli  esenti  o esclusi da imposta sul reddito
delle  societa',  la  ritenuta  e'  applicata  a titolo d'imposta. La
ritenuta  non  e'  operata  sui  proventi  percepiti  dalle  forme di
previdenza  complementare  di  cui  al  decreto legislativo 21 aprile
1993,  n.  124,  e  dagli  organismi  d'investimento  collettivo  del
risparmio  istituiti  in Italia e disciplinati dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  3.  Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma
1  percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239».
  10.  Le  disposizioni  del  comma  8  hanno effetto a decorrere dal
1° gennaio 2004. ))
  11.  Le  disposizioni  del  comma  9  hanno  effetto per i proventi
percepiti  a  decorrere  dal  1° gennaio  2004  sempre che riferiti a
periodi  di  attivita'  dei fondi che hanno inizio successivamente al
31 dicembre 2003.
 (( 12.  Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio
e   riferiti  a  periodi  di  attivita'  dei  fondi  chiusi  fino  al
31 dicembre   2003   continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni
dell'articolo   7   del  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
nel testo in vigore alla predetta data.
  13.  All'onere  derivante  dal  presente  articolo,  pari  ad  euro
15.000.000  per  gli  anni  2004,  2005 e 2006, si provvede con quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo». ))