Art. 15. (Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro, determina, quali dei comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e quali bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente legge. Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto piu' favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per i lavori pubblici.