Art. 33.
  (Trattamento economico - Assistenza Miglioramento professionale)

  L'impiegato  ha  diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi
di  famiglia,  nella  misura stabilita dalla legge, in relazione alla
quantita'  e  qualita'  delle prestazioni rese. Durante il periodo di
prova  compete all'impiegato il trattamento economico della qualifica
iniziale della carriera di appartenenza.
  Per  le  ore  di  servizio effettivamente prestate oltre il normale
orario  d'ufficio quando siano autorizzate o prescritte dal superiore
competente,   l'impiegato  ha  diritto  ad  un  compenso  per  lavoro
straordinario,  nella  misura  stabilita  dalla  legge  in  base alla
retribuzione   per   le   prestazioni   ordinarie   integrata  da  un
coefficiente di maggiorazione.
  All'impiegato   della   carriera  direttiva  avente  qualifica  non
inferiore  a  direttore  di  divisione  il  compenso  per  il  lavoro
straordinario puo' essere attribuito in misura forfettaria nel limite
massimo consentito dalla legge.
  All'impiegato  che  svolge  mansioni  di carattere discontinuo o di
semplice  attesa  e  di  custodia  puo'  essere concesso, a titolo di
retribuzione  per lavoro straordinario un compenso nella misura e con
le modalita' stabilite da leggi speciali.
  Ai  piu'  meritevoli fra gli impiegati che hanno riportato giudizio
complessivo  di  ottimo  nell'ultimo  anno  puo'  essere concesso, su
proposta   motivata   del  Consiglio  di  amministrazione,  l'aumento
periodico  di  stipendio  con  anticipazione  di  un anno del periodo
prescritto per conseguirlo.
  L'impiegato  puo'  fruire  nella qualifica rivestita una sola volta
del   beneficio  previsto  dal  precedente  comma:  il  numero  degli
impiegati  ai  quali puo' essere attribuito il predetto beneficio non
puo'  superare,  per  ciascuna  qualifica,  il  venti  per  cento dei
relativi posti di organico.
  Alla  cessazione dal servizio l'impiegato ha diritto al trattamento
di  quiescenza e di previdenza nei limiti e con le modalita' previsti
dalla legge.
  La  cessione,  il  sequestro  o  il  pignoramento  del  trattamento
economico  spettante  all'impiegato,  in  servizio  o  in quiescenza,
possono  aver  luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi
in  materia  e  non  possono  superare  l'aliquota di un quinto dello
stipendio.
  Le   leggi   stabiliscono,   altresi',   le   forme   e   i  limiti
dell'assistenza  prestata dallo Stato ai propri impiegati anche nella
posizione  di  quiescenza,  nonche'  le  provvidenze  necessarie  per
assicurare agli stessi la disponibilita' della casa.
  Lo Stato provvede alla, formazione professionale degli impiegati in
prova  nonche'  all'aggiornamento  ed al perfezionamento di quelli in
carriera  mediante  appositi corsi organizzati dall'Amministrazione e
fornisce le riviste e le altre pubblicazioni all'uopo necessarie.