Art. 38.
           (Congedo straordinario per richiamo alle armi)

  L'impiegato  richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o
per  altre esigenze di carattere temporaneo e' considerato in congedo
straordinario  per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo
massimo di due mesi.
  Per  il  richiamo  alle  armi  in  tempo  di guerra si osservano le
disposizioni delle leggi speciali.