Art. 20.
Oneri e contributi   di   qualsiasi   specie   consolidati   all'atto
                 dell'entrata in vigore della legge

  Tutti  gli  oneri  e  contributi di qualsiasi specie, risultanti da
disposizioni di legge o comunque vincolative, da speciali convenzioni
o   da   deliberazioni   impegnative,   per   il  mantenimento  e  il
funzionamento  delle  scuole  di  cui  al  primo comma del precedente
articolo  16  nonche'  per il completamento degli edifici scolastici,
delle   dotazioni  di  terreno,  di  materiale  didattico  ed  altro,
rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo
le  trasformazioni  previste  dalla  presente legge e sono devoluti a
favore  delle  scuole  medie che avranno origine dalle trasformazioni
medesime.
  Le  disposizioni  di  cui  al  primo  comma  si applicano anche nei
riguardi  dello Stato ed entro i limiti della spesa effettiva da esso
sostenuta  per le stesse scuole nell'esercizio finanziario precedente
quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi del richiamato
articolo 16.