Art. 13.

  Il  Consiglio  regionale  e' eletto a suffragio universale diretto,
uguale  e  segreto, con sistema proporzionale e con utilizzazione dei
voti  residui in sede regionale, secondo le norme stabilite con legge
regionale.
  La    Regione    e'    ripartita   in   circoscrizioni   elettorali
rispettivamente  corrispondenti  ai  circondari  attualmente soggetti
alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo
e   Pordenone.  Il  comune  di  Duino  Aurisina,  e'  aggregato  alla
circoscrizione  di  Trieste  ed  i comuni di Erto-Casso e di Cimolais
sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.
  Il  numero  dei  consiglieri regionali e' determinato in ragione di
uno  ogni  20.000  abitanti  o  frazioni superiori a 10.000 abitanti,
secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.