Art. 14.

  Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni.
  Le  elezioni  del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della
Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo nella Regione,
non meno di trenta e non piu' di quaranta giorni prima della scadenza
del  quadriennio,  e  per un giorno anteriore al ventesimo successivo
alla scadenza del quadriennio stesso.
  Il   nuovo  Consiglio  si  riunisce  entro  i  venti  giorni  dalla
proclamazione  degli  eletti  su  convocazione  del  Presidente della
Giunta regionale uscente.
  La  Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale e' assunta
dal   consigliere  piu'  anziano  di  eta'  fra  i  presenti;  i  due
consiglieri piu' giovani fungono da segretari.