Art. 15. Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' il giorno delle elezioni. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un'altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti. Altri casi di incompatibilita' ed i casi di ineleggibilita' sono stabiliti con legge dello Stato.