Art. 15.

  Sono  elettori  del  Consiglio  regionale  gli iscritti nelle liste
elettorali dei Comuni della Regione.
  Sono  eleggibili  al  Consiglio  regionale gli elettori che abbiano
compiuto il 25° anno di eta' il giorno delle elezioni.
  L'ufficio  di  consigliere regionale e' incompatibile con quello di
membro  di  una  delle Camere, di un'altro Consiglio regionale, di un
Consiglio  provinciale,  o  di  sindaco  di un Comune con popolazione
superiore a 10 mila abitanti.
  Altri  casi  di  incompatibilita' ed i casi di ineleggibilita' sono
stabiliti con legge dello Stato.