Art. 17.

  Prima  di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun
consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:
  "Giuro  di  essere  fedele  alla  Repubblica e di esercitare il mio
ufficio  al  solo  scopo  del  bene  inseparabile dello Stato e della
Regione".