Art. 19.

  Al  Presidente  del  Consiglio  regionale  e' attribuita, con legge
regionale, una indennita' di carica.
  Agli  altri membri del Consiglio regionale e' attribuita, con legge
regionale,  una  indennita'  di  presenza  per  i  giorni  di  seduta
dell'Assemblea e delle Commissioni.