Art. 20. Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno, non festivo di febbraio e di ottobre. Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei consiglieri. L'ordine del giorno del Consiglio regionale e' preventivamente comunicato al Commissario del Governo. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.