Art. 20.

  Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente.
  Esso  si  riunisce  di  diritto  il  primo  giorno,  non festivo di
febbraio e di ottobre.
  Il  Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga
opportuno.  Il  Presidente  deve  convocarlo  entro  quindici giorni,
quando  ne faccia richiesta il Presidente della Giunta regionale o un
quarto dei consiglieri.
  L'ordine  del  giorno  del  Consiglio  regionale e' preventivamente
comunicato al Commissario del Governo.
  Le  sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti
dal regolamento.