Art. 44.
                            Comunicazioni

  Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese
di  gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la
Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha
sede  il  Consiglio,  presso  la  Segreteria  del Consiglio nazionale
dell'Ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.
  Di  ogni  nuova  iscrizione  o  cancellazione  dovra'  essere  data
comunicazione  entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla
Cancelleria  della  Corte  d'appello,  al  procuratore generale della
stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.