Art. 44. Comunicazioni Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovra' essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.