Art. 100.

  Ricevuta   la   denuncia  dell'infortunio  col  certificato  medico
attestante  che  l'assicurato  non  e' in grado di recarsi al lavoro,
l'Istituto     assicuratore,     accertata    la    indennizzabilita'
dell'infortunio  ai  sensi  del  presente titolo, provvede affinche',
entro  il  piu'  breve termine, e in ogni caso non oltre il ventesimo
giorno   da   quelli)  dell'infortunio,  sia  pagata  all'infortunato
l'indennita' per inabilita' temporanea.