Art. 104.

  L'infortunato,  il quale non riconosca fondati i motivi per i quali
l'Istituto  assicuratore  ritiene di non essere obbligato a liquidare
indennita'  o  non concordi sulla data di cessazione della indennita'
per   inabilita'   temporanea   o   sull'inesistenza   di  inabilita'
permanente,  o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria
o   quella   comunque   fatta  dall'Istituto  assicuratore,  comunica
all'Istituto  stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
o  con  lettera  della  quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta
giorni  dal  ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i
quali  non  ritiene  giustificabile  il  provvedimento dell'Istituto,
precisando,  nel  caso  in cui si tratti di inabilita' permanente, la
misura  di  indennita',  che  ritiene essergli dovuta, e allegando in
ogni  caso  alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli
elementi giustificativi della domanda.
  Non  ricevendo  risposta  nel termine di giorni sessanta dalla data
della  ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la
risposta  non  gli sembri soddisfacente, l'infortunato puo' convenire
in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorita' giudiziaria.
  Qualora  il  termine  di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102
decorra senza che l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato
le  comunicazioni  in  essi  previste, si applica la disposizione del
comma precedente.