Art. 116.

  Per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e delle
rendite  ai  superstiti,  quando non ricorra l'applicazione dell'art.
118,  e'  assunta  quale retribuzione annua la retribuzione effettiva
che e' stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura
durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.
  Qualora  l'infortunato  non  abbia prestato la sua opera durante il
detto  periodo  in  modo  continuativo,  oppure  non l'abbia prestata
presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il
cumulo   delle   retribuzioni  percepite  nel  periodo  medesimo,  la
retribuzione  annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione
giornaliera  A  questo effetto, si considera retribuzione giornaliera
la  sesta  parte  della  somma che si ottiene rapportando alla durata
oraria   normale  della  settimana  di  lavoro  nell'azienda  per  la
categoria  cui  appartiene  l'infortunato  il  guadagno  medio orario
percepito  dall'infortunato  stesso anche presso successivi datori di
lavoro  fino  al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai
dodici  mesi,  per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni
percepiti.
  In   ogni  caso  la  retribuzione  annua  e'  computata  da  minimo
corrispondente  a  trecento  volte la retribuzione media giornaliera,
diminuita  del  trenta  per  cento  ad  un  massimo  corrispondente a
trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta
per  cento.  A  questo  effetto, la retribuzione media giornaliera e'
fissata  per  ogni triennio, a partire dal 1 luglio 1965, non oltre i
tre mesi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per
il  tesoro,  sulle  retribuzioni  assunte  a  base della liquidazione
dell'indennita'  per  inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul
lavoro   avvenuti   e   da   malattie   professionali   manifestatesi
nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.
  Ove  sia  intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera
precedentemente  fissata,  una  variazione in misura non inferiore al
dieci  per  cento,  il  decreto  interministeriale determina la nuova
retribuzione  media  giornaliera per gli effetti di cui al precedente
comma  e  indica,  per  gli  effetti  di  cui  al penultimo comma del
presente  articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo
di tempo considerato.
  La  variazione  inferiore  al  dieci  per  cento,  intervenuta  nel
triennio,  si  computa con quelle verificatesi nei trienni successivi
per la determinazione della retribuzione media giornaliera.
  Per  i  componenti  lo stato maggiore della navigazione marittima e
della  pesca  marittima  la retribuzione massima risultante dal terzo
comma  del  presente  articolo  e'  aumentata del quarantaquattro per
cento  per  i  comandanti  e per i capi macchinisti, del ventidue per
cento  per  i  primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici
per cento per gli altri ufficiali.
  Le  rendite in corso di godimento alla data di inizio del triennio,
per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto
comma  del  presente  articolo, sono riliquidate, con effetto da tale
data  e  a  norma  del  presente  decreto, su retribuzioni variate in
relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto
stesso.
  Per  il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della
retribuzione  annua  di cui al presente articolo sono, nel massimale,
di   lire   seicentottantacinquemila   e,   nel   minimale,  di  lire
trecentosettantamila.