Art. 123.

  Nel  caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo di
corresponsione   dell'indennita'   per  inabilita'  temporanea  o  di
pagamento della rendita di inabilita' permanente o mentre si svolgono
le   pratiche  amministrative  per  la  liquidazione  della  rendita,
l'Istituto   assicuratore,   se   gli   risulti   che   i  superstiti
dell'infortunato  non  erano  informati  del  decesso,  deve,  appena
venutone a conoscenza, dare notizia del decesso stesso ai superstiti,
agli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo precedente.
  In  ogni  caso  il termine di cui all'articolo predetto decorre dal
giorno nel quale i superstiti sono venuti a conoscenza del decesso.