Art. 66. Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) un'indennita' giornaliera per l'inabilita' temporanea; 2) una rendita per l'inabilita' permanente; 3) un assegno per l'assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi.