Art. 66.

  Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
    1) un'indennita' giornaliera per l'inabilita' temporanea;
    2) una rendita per l'inabilita' permanente;
    3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
    4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso
di morte;
    5)  le  cure  mediche  e  chirurgiche,  compresi gli accertamenti
clinici;
    6) la fornitura degli apparecchi di protesi.