Art. 68.

  A  decorrere  dal  quarto  giorno  successivo  a  quello  in cui e'
avvenuto l'infortunio o si e' manifestata la malattia professionale e
fino  a quando dura l'inabilita' assoluta, che impedisca totalmente e
di  fatto  all'infortunato  di  attendere  al  lavoro, e' corrisposta
all'infortunato  stesso  un'indennita'  giornaliera  nella misura del
sessanta  per  cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo
le disposizioni degli articoli da 116 a 120.
  Ove  la  durata  dell'inabilita',  di  cui  al comma precedente, si
prolunghi  oltre  i novanta giorni, anche non continuativi, la misura
dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo
giorno,  al  settantacinque  per cento della retribuzione giornaliera
calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.
  Le   indennita'  per  inabilita'  temporanea  sono  pagate  in  via
posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.
  Per  gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima
l'indennita' giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello
sbarco   dell'infortunato   ed   e'   corrisposto  nella  misura  del
settantacinque  per  cento  della  retribuzione effettivamente goduta
alla data dello sbarco annotata sul ruolo o sulla licenza.
  Agli  effetti  del  precedente comma la retribuzione giornaliera si
calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.