Art. 70. Il datore di lavoro non puo' rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennita' per inabilita' temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore. Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore. L'ammontare delle indennita' e' rimborsato al datore di lavoro dall'Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.