Art. 70.

  Il  datore  di  lavoro  non  puo'  rifiutarsi di fare anticipazioni
sull'indennita'  per  inabilita'  temporanea  quando ne sia richiesto
dall'Istituto assicuratore.
  Il  datore  di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore,
pagare  all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il
datore  di lavoro, l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea
spettantegli  a  termine  di  legge, secondo le istruzioni date dallo
stesso Istituto assicuratore.
  L'ammontare  delle  indennita'  e'  rimborsato  al datore di lavoro
dall'Istituto  assicuratore  alla  fine  di  ogni mese, salvo diversa
convenzione.